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LA NUOVA PREVIDENZA FORENSE

Data:
05/02/10

Luogo:
2010: parte la nuova previdenza degli avvocati

Descrizione:

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale del 31 dicembre 2009 della disciplina di riforma della previdenza forense approvata dal Comitato dei delegati della cassa nella seduta del 19 settembre 2008, e riapprovata nella seduta del 5. dicembre 2009 (dopo i rilievi ministeriali), parte dal 2010 la nuova previdenza degli avvocati.


Importanti sono le novità, in quanto sono state introdotte incisive modifiche sia in materia di contributi che di prestazioni, finalizzate al riequilibrio nel lungo periodo e ad una migliore corrispondenza tra contribuzione e prestazione erogata.



Pensioni


Per quanto riguarda la “Pensione di vecchiaia” i requisiti minimi per il pensionamento di vecchiaia sono gradualmente aumentati da 65 a 70 anni di età e da 30 a 35 anni di anzianità d iscrizione secondo la seguente progressione:

Anni di pensionamento- età minima --- anzianità contributiva
2011-2013 -- 66 -- 31 --
2014-2016 -- 67 -- 32 --
2017-2018 -- 68 -- 33--
2019-2020 -- 69 -- 34 --
2021 -- 70 -- 35


Dal 2021, quindi, l’età minima per la pensione di vecchiaia sarà di 70 anni (anzichè gli attuali 65 anni) ed un requisito contributivo di 35 anni (anziché gli attuali 30)

E’ prevista anche una Pensione di vecchiaia anticipata. In tale caso l’erogazione anticipata della pensione di vecchiaia fino a 65 anni di età, comporta l’applicazione di un coefficiente di riduzione dell’importo di pensione pari al 5% per ogni anno di anticipo.

In presenza di almeno quaranta anni di anzianità di iscrizione non è prevista alcuna riduzione dell’importo di pensione.

Ai fini del calcolo della pensione di vecchiaia (ma anche delle “altre” pensioni) sono stati ridotti (nel numero e nelle aliquote), nel rispetto del principio del pro rata, i coefficienti di rendimento per il calcolo della pensione, che di seguito si riportano:

scaglioni di reddito Nuovi coefficienti

€ 0 -- € 64.000,00 -- 1,50%--
€ 64.001,00 -- € 85.250,00 -- 1,20%



In ordine alla “Pensione di anzianità” i requisiti minimi per il pensionamento sono gradualmente aumentati da 58 a 62 anni di età e da 35 a 40 anni di anzianità di iscrizione secondo la seguente progressione:

Anni solari pensionamento Età minima Anzianità minima

2012-2013 -- 58 -- 36 --
2014-2015 -- 59 -- 37 --
2016-2017 -- 60 -- 38 --
2018-2019 -- 61 -- 39 --
2020 -- 62 -- 40


Per quanto riguarda le “Pensioni di inabilità e di invalidità” è stato ridotto il requisito minimo di iscrizione alla cassa forense per accedere ai trattamenti di invalidità e di inabilità da dieci a cinque anni di anzianità.


In ordine ai “Supplementi di pensione”. E’ prevista la graduale eliminazione dei supplementi contributivi di pensione attualmente erogati dopo il primo biennio ed il successivo triennio dal pensionamento di vecchiaia, secondo la seguente progressione:

Anno decorrenza pensione Decorrenza supplemento

2011 - 2013 - Dopo quattro anni dal pensionamento-
2014 - 2016 - Dopo tre anni dal pensionamento-
2017 - 2018 - Dopo due anni dal pensionamento-
2019 - 2020 - Dopo un anno dal pensionamento-
2021 - Nessun supplemento -
Dal 2021 “spariranno” quindi i supplementi di pensione .


La novità rilevante della riforma è la introduzione della “La pensione modulare”. Tale pensione modulare costituisce una quota di pensione aggiuntiva al trattamento di base determinata secondo principi di tipo contributivo.

Il finanziamento della pensione modulare avviene con una aliquota di contribuzione stabilita in percentuale del reddito professionale dichiarato ai fini irpef entro il tetto pensionabile (una aliquota obbligatoria – 1% ed una aliquota facoltativa fino al 9% -:
- regime obbligatorio : 1%;
- regime volontario : ulteriore dall’1% al 9%.

La contribuzione versata a “sostegno” della pensione modulare segue il medesimo regime fiscale di totale deducibilità riservato alla contribuzione obbligatoria di base.

La pensione modulare si calcola con il sistema contributivo. Infatti i contributi versati sono annualmente rivalutati in base al rendimento mediamente ottenuto dalla cassa dall’impiego delle risorse patrimoniali con un minimo dell’1,5% annuo. Al pensionamento il montante dei contributi rivalutati viene trasformato in rendita vitalizia sulla base di coefficienti attuariali che tengano conto delle probabilità di sopravvivenza specifiche della categoria e delle opportunità future di investimento della cassa.



Contributi


Interventi sono stati effettuati anche sulla contribuzione.

Infatti, per quanto riguarda il “Contributo soggettivo” l’aliquota per la determinazione del contributo soggettivo annuo a carico dell’avvocato iscritto alla cassa forense passa dal 12% al 13% del reddito professionale dichiarato ai fini irpef, entro il tetto, e resta invece al 3% oltre il tetto.

Con specifico riferimento ai pensionati di vecchiaia della Cassa (iscritti agli albi), l’aliquota per la determinazione del contributo soggettivo a carico degli stessi, dall’anno successivo alla maturazione del supplemento, passa dal 4% al 5% del reddito professionale dichiarato ai fini irpef, entro il tetto, e resta al 3% oltre il tetto.



Con riferimento al “Contributo integrativo” l’aliquota per la determinazione del contributo integrativo annuo a carico di tutti gli iscritti agli albi, ripetibile dal cliente, passa dal 2% al 4% del volume di affari dichiarato ai fini Iva (tale aumento, per il momento, permarrà fino al 2015, essendo stato approvato per un per un periodo limitato di sei anni).

E’ stata introdotta una ulteriore quota di contributo soggettivo in parte obbligatoria (1%) e in parte facoltativa (dal 1% al 9%) per finanziare la quota modulare della pensione.

In ordine al “contributo soggettivo ed integrativo minimo” è previsto un graduale aumento, secondo la seguente progressione:

anno Contributo minimo soggettivo Contributo minimo integrativo

2009 € 1.310,00 - € 395,00-
2010 - € 2.100,00 - € 550,00-
2011 - € 2.400,00 - € 650,00-
2012 - aumentati in base all’inflazione



Con la riforma sono state rimodulate anche le “ Agevolazioni per i giovani avvocati”.

Infatti, per quanto riguarda il contributo soggettivo, il contributo minimo soggettivo è ridotto alla metà per i primi cinque anni di iscrizione è previsto, infatti, l’aumento da tre a cinque anni del numero di anni di iscrizione alla cassa per i quali i giovani iscritti sono tenuti al pagamento del contributo soggettivo minimo ridotto alla metà.

Con riferimento al contributo integrativo, è stato abolito il contributo minimo integrativo per i primi cinque anni di iscrizione alla cassa: è previsto infatti l’aumento da tre a cinque del numero di anni di iscrizione alla cassa per i quali i giovani iscritti sono esonerati dal pagamento del contributo minimo integrativo. Resta comunque l’obbligo di versamento del contributo effettivamente riscosso dal cliente.





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