ALLEGATO “A” al n. 149166 rep. Notaio Giovenzana,
(con le modifiche deliberate nelle assemblee del 20 dicembre 2001 e 26 settembre 2002 e 29 maggio 2003)

STATUTO

1.     E’ costituita nel Circondario del Tribunale di Monza la
“CAMERA CIVILE di MONZA”
Alla “Camera Civile di Monza” possono aderire, quali soci gli avvocati e i praticanti avvocati iscritti all’albo Avvocati e al registro Praticanti di Monza che svolgono la loro attività professionale prevalentemente nel settore del diritto civile. Possono aderire anche avvocati e praticanti iscritti in albi e registri diversi da quelli dell’Ordine di Monza, purché dimostrino di avere attività professionale connessa con il Foro di Monza e Desio.
2.     L’associazione ha lo scopo di:
a)     promuovere in tutte le sedi l’adeguamento dell’ordinamento civile, sostanziale e processuale, alle esigenze della società e contribuire al migliore funzionamento della Giustizia Civile; mantenere alto il prestigio degli operatori; diffondere e sviluppare i principi della deontologia professionale sia nei rapporti con le parti che nella colleganza professionale; concorrere alla migliore tutela degli interessi di chi opera nello specifico settore professionale, nonché degli utenti della giustizia; rappresentare a livello locale e nazionale gli iscritti alla Camera Civile di Monza nei rapporti con gli organi di rappresentanza istituzionale dell’Avvocatura, Ii rappresentanti dei pubblici poteri, l’Ordine Giudiziario, anche per proposte e iniziative nell’interesse della categoria forense;
b)     promuovere iniziative utili per l’attività giudiziaria civile, anche mediante conferenze, dibattiti, congressi, pubblicazioni, e quant’altro ritenuto utile;
c)     promuovere specialmente in favore dei giovani le opportune iniziative atte a sviluppare il senso di responsabilità, l’amore per lo studio, la continua ricerca della professionalità;
d)     tenere i contatti con i Consigli dell’Ordine degli Avvocati, con le associazioni Forensi, con le Autorità Giudiziarie e con i rappresentanti dei Pubblici poteri, con proposte ed iniziative sempre nell’interesse del migliore funzionamento della Giustizia Civile.
3.     Sono organi dell’Associazione:
L’assemblea, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri.
4.     L’Assemblea:
a)     approva l’operato del Consiglio Direttivo ed il bilancio consuntivo;
b)     delinea il programma di massima della attività della Camera Civile;
c)     elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri.
d)     approva le modifiche al presente statuto con una maggioranza minima della metà più uno degli aventi diritto al voto o, comunque, dei due terzi dei soci aventi diritto al voto presenti in assemblea.
5.     L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo in seduta ordinaria all’inizio di ogni anno e comunque non oltre il 30 Aprile, mediante avviso da comunicarsi con qualsiasi mezzo, almeno 10 giorni prima dell’adunanza.
In seduta straordinaria l’Assemblea potrà essere convocata ad iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure a richiesta di almeno un terzo dei soci iscritti.
In prima convocazione l’Assemblea è valida con la presenza della maggioranza degli iscritti ed, in seconda convocazione, la validità è assicurata qualunque sia il numero dei presenti.
Non potranno partecipare all’Assemblea i soci non in regola con il pagamento delle quote associative.
Sono consentite le deleghe in misura non superiore a un solo socio.
6.     I Soci sono fondatori, ordinari, organizzatori ed onorari:
a)     sono Soci fondatori i sottoscrittori originari del presente statuto, come individuati nell’atto di costituzione della associazione, raccolto dal notaio dott. Giovenzana;
b)     sono Soci ordinari tutti i Soci che siano in regola con il pagamento delle quote annuali di iscrizione e che non svolgano attività di soci organizzatori o direttivi;
c)     sono Soci organizzatori tutti i Soci ordinari che abbiano maturato per almeno tre anni attività di collaborazione con il Consiglio Diret-tivo e che ad insindacabile giudizio del Consiglio Direttivo abbiano contribuito in modo rilevante alle attività della Camera Civile ed in particolare alle iniziative organizzate dal Consiglio Direttivo;
d)     sono Soci onorari i giuristi, avvocati e non, anche non iscritti ad Ordini degli avvocati, che il Consiglio Direttivo ritenga di ammettere all’associazione pur essendo privi dei requisiti per essere Soci ordinari; i Soci onorari non hanno diritti di elettorato attivo e passivo e sono esentati dal pagamento delle quote di iscrizione.
7.     La durata del rapporto tra ogni singolo Socio e l’associazione non può avere durata inferiore all’anno di iscrizione per il quale è versato il contributo annuale.
8.     Il Consiglio Direttivo è composto da un numero variabile di membri, da un minimo di sette ad un massimo di undici, eletti dall’Assemblea per la durata di un triennio fra i Soci fondatori ed i Soci organizzatori.
Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, elegge tra i propri compo-nenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta al trimestre.
9.     Il Consiglio Direttivo:
a)     dispone l’ammissione dei Soci alla associazione previa verifica della iscrizione nell’Albo professionale o nel Registro dei Praticanti, della mancanza di condanne penali per delitti non colposi o di sanzioni disciplinari nell’ultimo quadriennio, nonché dell’esercizio continuativo della professione;
b)     provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione e stabilisce l’ammontare del contributo annuale a carico dei Soci di qualsiasi ordine, esclusi i Soci onorari. Detto contributo sarà ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i Praticanti Avvocati;
c)     attua il programma di massima delle attività deliberate dall’assemblea;
d)     delibera le opportune iniziative per l’attuazione degli scopi della Camera Civile;
e)     redige il bilancio consuntivo civile;
f)     dispone l’ammissione di soci onorari;
f)     nomina i Soci organizzatori.
10.     Il Consiglio Direttivo, per la esecuzione di particolari iniziative, può nominare un coordinatore scelto tra i Soci, anche ordinari, il quale avrà la facoltà di costituire una commissione la cui composizione sarà approvata dallo stesso Consiglio Direttivo.
Il Socio che abbia svolto funzioni di coordinatore per almeno un triennio avrà diritto ad essere nominato Socio organizzatore.
11.     Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente con avviso da comunicarsi con qualsiasi mezzo almeno cinque giorni prima dell’adunanza e con l’indicazione dell’ordine del giorno, la convocazione può avvenire anche per iniziativa di tre componenti del Consiglio stesso.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza di almeno quattro componenti e le sue deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.
In caso di parità dei voti prevale il voto espresso dal Presidente o da chi ne fa le veci.
Le riunioni e le decisioni del Consiglio Direttivo saranno verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
12.     Il Presidente della Camera Civile ne ha la rappresentanza legale.
13.     Il Consiglio dei Probiviri è composto da tre membri effettivi e due supplenti comunque eletti fra i Soci organizzatori.
Lo stesso decide sulle controversie insorte all’interno della Associazione con decisione inappellabile ed è investito delle funzioni attribuite dalle vigenti norme ai Revisori Ufficiali dei Conti.
14.     Il patrimonio della Camera Civile è costituito dai contributi dei soci, da donazioni ed eredità elargite per il conseguimento degli scopi statutari e da ogni altra entrata a qualsiasi titolo legittimamente pervenuta.
15.     I contributi associativi, ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte, sono intrasmissibili e non soggetti a rivalutazione.
16.     Gli utili o gli avanzi di gestione così come i fondi, le riserve o il capitale non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla Legge.
17.     In caso di scioglimento dell’Associazione, l’Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri. I beni che residueranno dalla liquidazione saranno devoluti ad una o più istituzioni che perseguano finalità analoghe a quelle della presente associazione o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.

Firmato:
FLAVIO A. RATTI LUIGI PAGANELLI
FRANCESCA SORBI GIUSEPPE GALLI
ALBERTO BRENZONE NICOLA VIRGILI
ANTONIO ERBA FILIPPO CARIMATI
GIOVANNA PORTA FEDERICA ALBERTI
STEFANO MARIA CAVALLINI FABIO BOFFI
ELENA ERNESTINA PAGLIARETTA FABRIZIO BIAGI
ERMANNO LUNARDI MELITA TORNAGHI
MARIA TERESA OLDONI LUIGI DIANI
DR. CARLO MARIA GIOVENZANA NOTAIO L.S.