| 1. |
E’ costituita nel Circondario del Tribunale di Monza
la |
| |
“CAMERA CIVILE di MONZA” |
| |
Alla “Camera Civile di Monza” possono aderire, quali
soci gli avvocati e i praticanti avvocati iscritti all’albo Avvocati
e al registro Praticanti di Monza che svolgono la loro attività professionale
prevalentemente nel settore del diritto civile. Possono aderire anche avvocati
e praticanti iscritti in albi e registri diversi da quelli dell’Ordine
di Monza, purché dimostrino di avere attività professionale
connessa con il Foro di Monza e Desio.
|
| 2. |
L’associazione ha lo scopo di:
| a) |
promuovere in tutte le sedi l’adeguamento
dell’ordinamento civile, sostanziale e processuale,
alle esigenze della società e contribuire al migliore
funzionamento della Giustizia Civile; mantenere alto
il prestigio degli operatori; diffondere e sviluppare
i principi della deontologia professionale sia nei rapporti
con le parti che nella colleganza professionale; concorrere
alla migliore tutela degli interessi di chi opera nello
specifico settore professionale, nonché degli
utenti della giustizia; rappresentare a livello locale
e nazionale gli iscritti alla Camera Civile di Monza
nei rapporti con gli organi di rappresentanza istituzionale
dell’Avvocatura, Ii rappresentanti dei pubblici
poteri, l’Ordine Giudiziario, anche per proposte
e iniziative nell’interesse della categoria forense; |
| b) |
promuovere iniziative utili per l’attività giudiziaria
civile, anche mediante conferenze, dibattiti, congressi, pubblicazioni,
e quant’altro ritenuto utile; |
| c) |
promuovere specialmente in favore dei giovani le opportune iniziative
atte a sviluppare il senso di responsabilità, l’amore per
lo studio, la continua ricerca della professionalità; |
| d) |
tenere i contatti con i Consigli dell’Ordine degli Avvocati,
con le associazioni Forensi, con le Autorità Giudiziarie e con
i rappresentanti dei Pubblici poteri, con proposte ed iniziative sempre
nell’interesse del migliore funzionamento della Giustizia Civile. |
|
| 3. |
Sono organi dell’Associazione:
L’assemblea, il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri.
|
| 4. |
L’Assemblea:
| a) |
approva l’operato del Consiglio Direttivo ed il
bilancio consuntivo; |
| b) |
delinea il programma di massima della attività della Camera
Civile; |
| c) |
elegge il Consiglio Direttivo ed il Collegio dei Probiviri. |
| d) |
approva le modifiche al presente statuto con una
maggioranza minima della metà più uno degli
aventi diritto al voto o, comunque, dei due terzi dei
soci aventi diritto al voto presenti in assemblea. |
|
| 5. |
L’Assemblea è convocata dal
Consiglio Direttivo in seduta ordinaria all’inizio di
ogni anno e comunque non oltre il 30 Aprile, mediante avviso
da comunicarsi con qualsiasi mezzo, almeno 10 giorni prima
dell’adunanza.
In seduta straordinaria l’Assemblea potrà essere
convocata ad iniziativa del Consiglio Direttivo, oppure a richiesta
di almeno un terzo dei soci iscritti.
In prima convocazione l’Assemblea è valida con
la presenza della maggioranza degli iscritti ed, in seconda
convocazione, la validità è assicurata qualunque
sia il numero dei presenti.
Non potranno partecipare all’Assemblea i soci non in
regola con il pagamento delle quote associative.
Sono consentite le deleghe in misura non superiore a un solo
socio.
|
| 6. |
I Soci sono fondatori, ordinari, organizzatori ed onorari:
| a) |
sono Soci fondatori i sottoscrittori
originari del presente statuto, come individuati nell’atto
di costituzione della associazione, raccolto dal notaio
dott. Giovenzana; |
| b) |
sono Soci ordinari tutti i Soci che siano in regola
con il pagamento delle quote annuali di iscrizione e
che non svolgano attività di soci organizzatori
o direttivi; |
| c) |
sono Soci organizzatori tutti i Soci ordinari che
abbiano maturato per almeno tre anni attività di
collaborazione con il Consiglio Diret-tivo e che ad insindacabile
giudizio del Consiglio Direttivo abbiano contribuito
in modo rilevante alle attività della Camera Civile
ed in particolare alle iniziative organizzate dal Consiglio
Direttivo; |
| d) |
sono Soci onorari i giuristi, avvocati e non, anche
non iscritti ad Ordini degli avvocati, che il Consiglio
Direttivo ritenga di ammettere all’associazione
pur essendo privi dei requisiti per essere Soci ordinari;
i Soci onorari non hanno diritti di elettorato attivo
e passivo e sono esentati dal pagamento delle quote di
iscrizione. |
|
| 7. |
La durata del rapporto tra ogni singolo Socio
e l'associazione non può avere durata inferiore all'anno
di iscrizione per il quale è versato il contributo annuale.
|
| 8. |
Il Consiglio Direttivo è composto da un numero
variabile di membri, da un minimo di sette ad un massimo di
undici, eletti dall’Assemblea per la durata di un triennio
fra i Soci fondatori ed i Soci organizzatori.
Il Consiglio Direttivo, nella prima riunione, elegge tra i
propri compo-nenti il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere
ed il Segretario.
Il Consiglio Direttivo deve essere convocato almeno una volta
al trimestre.
|
| 9. |
Il Consiglio Direttivo:
| a) |
dispone l’ammissione dei Soci
alla associazione previa verifica della iscrizione nell’Albo
professionale o nel Registro dei Praticanti, della mancanza
di condanne penali per delitti non colposi o di sanzioni
disciplinari nell’ultimo quadriennio, nonché dell’esercizio
continuativo della professione; |
| b) |
provvede alla ordinaria e straordinaria amministrazione
e stabilisce l’ammontare del contributo annuale
a carico dei Soci di qualsiasi ordine, esclusi i Soci
onorari. Detto contributo sarà ridotto del 50%
(cinquanta per cento) per i Praticanti Avvocati; |
| c) |
attua il programma di massima delle attività deliberate
dall’assemblea; |
| d) |
delibera le opportune iniziative per l’attuazione
degli scopi della Camera Civile; |
| e) |
redige il bilancio consuntivo civile; |
| f) |
dispone l'ammissione di soci onorari; |
| f) |
nomina i Soci organizzatori. |
|
| 10. |
Il Consiglio Direttivo, per la esecuzione di particolari
iniziative, può nominare un coordinatore scelto tra
i Soci, anche ordinari, il quale avrà la facoltà di
costituire una commissione la cui composizione sarà approvata
dallo stesso Consiglio Direttivo.
Il Socio che abbia svolto funzioni di coordinatore per almeno
un triennio avrà diritto ad essere nominato Socio organizzatore. |
| 11. |
Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente
con avviso da comunicarsi con qualsiasi mezzo almeno cinque
giorni prima dell’adunanza e con l’indicazione
dell’ordine del giorno, la convocazione può avvenire
anche per iniziativa di tre componenti del Consiglio stesso.
Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la presenza
di almeno quattro componenti e le sue deliberazioni sono prese
a maggioranza dei presenti.
In caso di parità dei voti prevale il voto espresso
dal Presidente o da chi ne fa le veci.
Le riunioni e le decisioni del Consiglio Direttivo saranno
verbalizzate e sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
|
| 12. |
Il Presidente della Camera Civile ne ha la rappresentanza legale.
|
| 13. |
Il Consiglio dei Probiviri è composto da tre membri
effettivi e due supplenti comunque eletti fra i Soci organizzatori.
Lo stesso decide sulle controversie insorte all’interno
della Associazione con decisione inappellabile ed è investito
delle funzioni attribuite dalle vigenti norme ai Revisori Ufficiali
dei Conti.
|
| 14. |
Il patrimonio della Camera Civile è costituito
dai contributi dei soci, da donazioni ed eredità elargite
per il conseguimento degli scopi statutari e da ogni altra
entrata a qualsiasi titolo legittimamente pervenuta. |
| 15. |
I contributi associativi, ad eccezione dei trasferimenti
per causa di morte, sono intrasmissibili e non soggetti a rivalutazione.
|
| 16. |
Gli utili o gli avanzi di gestione così come i
fondi, le riserve o il capitale non potranno essere distribuiti,
anche in modo indiretto, durante la vita dell'Associazione,
salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti
dalla Legge.
|
| 17. |
In caso di scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea
designerà uno o più liquidatori determinandone
i poteri. I beni che residueranno dalla liquidazione saranno
devoluti ad una o più istituzioni che perseguano finalità analoghe
a quelle della presente associazione o ai fini di pubblica
utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.
3, comma 190, della Legge 23 Dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa
destinazione imposta dalla Legge.
Firmato: FLAVIO A. RATTI LUIGI
PAGANELLI
FRANCESCA SORBI GIUSEPPE GALLI
ALBERTO BRENZONE NICOLA VIRGILI
ANTONIO ERBA FILIPPO CARIMATI
GIOVANNA PORTA FEDERICA ALBERTI
STEFANO MARIA CAVALLINI FABIO BOFFI
ELENA ERNESTINA PAGLIARETTA FABRIZIO BIAGI
ERMANNO LUNARDI MELITA TORNAGHI
MARIA TERESA OLDONI LUIGI DIANI
DR. CARLO MARIA GIOVENZANA NOTAIO L.S. |