21/05/2007
ESECUZIONE FORZATA – DECRETO INGIUNTIVO DICHIARATO ESECUTIVO – ATTO DI PRECETTO - NOTIFICA CONTESTUALE DEL TITOLO ESECUTIVO - NON NECESSITA’

ESECUZIONE FORZATA – DECRETO INGIUNTIVO DICHIARATO ESECUTIVO – ATTO DI PRECETTO - NOTIFICA CONTESTUALE DEL TITOLO ESECUTIVO - NON NECESSITA’

Ai sensi dell’art. 654 comma II c.p.c., nell’ipotesi di decreto dichiarato esecutivo, ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo, ma è sufficiente che nel precetto sia fatta menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula esecutiva.


TRIBUNALE DI MONZA SEZIONE DISTACCATA DI DESIO DOTT. FEDERICO ROLFI SENTENZA N°296/2004 R.G. 27/2004

Svolgimento:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte G. S. proponeva opposizione avverso l’atto di precetto notificatogli in data 23 dicembre 2003 dalla I. S. B. s.a.s. di D. A. & C. in relazione ad un credito di € 10.999,04 portato dal decreto ingiuntivo n. 410/2003, emesso dal Tribunale di Monza Sezione Distaccata di Desio in data 20 marzo 2003. Lamentava l’opponente che il precetto fosse stato notificato senza la previa notifica del titolo esecutivo. Tutto ciò premesso, chiedeva dichiararsi la nullità del precetto medesimo. Si costituiva la convenuta I. S. B. s.a.s. di D. A. & C. che contestava la fondatezza dell’opposizione, chiedendone conseguentemente il rigetto. Senza svolgere attività istruttoria – avendo le parti chiesto concordemente la fissazione di udienza di precisazione delle conclusioni - il Giudice rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all’odierna udienza, ove decide ora dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., la quale costituisce parte integrante del verbale d’udienza.

Motivi:
MOTIVI DELLA DECISIONE Dispone l’art. 654 comma II c.p.c. nell’ipotesi di decreto dichiarato esecutivo che “ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula”. Nella specie l’atto di precetto presenta i summenzionati requisiti, menzionando il provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione in sede di opposizione, e della data in cui è stata apposta la formula esecutiva. L’opposizione va quindi respinta. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo. Non può invece trovare accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c., dal momento che non risulta provato in alcun modo un danno effettivo ulteriore rispetto a quello eliminabile con la statuizione favorevole relativamente alla rifusione delle spese processuali.

Pqm:
MOTIVI DELLA DECISIONE Dispone l’art. 654 comma II c.p.c. nell’ipotesi di decreto dichiarato esecutivo che “ai fini dell’esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo; ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l’esecutorietà e dell’apposizione della formula”. Nella specie l’atto di precetto presenta i summenzionati requisiti, menzionando il provvedimento di concessione della provvisoria esecuzione in sede di opposizione, e della data in cui è stata apposta la formula esecutiva. L’opposizione va quindi respinta. Le spese seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate direttamente in dispositivo. Non può invece trovare accoglimento la domanda ex art. 96 c.p.c., dal momento che non risulta provato in alcun modo un danno effettivo ulteriore rispetto a quello eliminabile con la statuizione favorevole relativamente alla rifusione delle spese processuali.



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