21/05/2007
ECCEZIONE INCOMPETENZA TERRITORIALE – CAUSE RELATIVE A DIRITTI DI OBBLIGAZIONE – CRITERI DI COLLEGAMENTO DI CUI AGLI ARTT. 18,19 E 20 C.P.C. - ONERE DI CONTESTAZIONE
GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – PAGAMENTI POSTERIORI ALL’EMISSIONE DEL DECRETO - REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO – SUA SOSTITUZIONE CON LA SENTENZA DI CONDANNA
ECCEZIONE INCOMPETENZA TERRITORIALE – CAUSE RELATIVE A DIRITTI DI OBBLIGAZIONE – CRITERI DI COLLEGAMENTO DI CUI AGLI ARTT. 18,19 E 20 C.P.C. - ONERE DI CONTESTAZIONE
Premesso che la competenza deve essere determinata esclusivamente sulla base delle allegazioni contenute nella domanda salvi i casi in cui tali allegazioni presentino caratteri di artificiosità volti a sottrarre la causa al giudice precostituito per legge e che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo per “domanda” deve intendersi l’atto con cui è stata avanzata la pretesa creditoria (cioè il ricorso per decreto ingiuntivo), si osserva che per costante giurisprudenza di legittimità nelle cause relative a diritti di obbligazione grava sulla parte che contesti la competenza territoriale del Giudice adito in sede monitoria operare tale contestazione con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c. perché, in mancanza, la competenza resta radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato
GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO – PAGAMENTI POSTERIORI ALL’EMISSIONE DEL DECRETO - REVOCA DEL DECRETO INGIUNTIVO – SUA SOSTITUZIONE CON LA SENTENZA DI CONDANNA
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo.
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE DISTACCATA DI DESIO
DOTT. FEDERICO ROLFI
SENTENZA N°640/2004
R.G. 3/2004)
Svolgimento:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato alla controparte la EC. s.a.s. di C.F., C.N. & C. proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1557/2003 col quale il Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, in data 16 ottobre 2003 le aveva ingiunto il pagamento in favore della E. S.p.A. della somma di € 70.661,47, oltre interessi e spese, quale corrispettivo per fornitura merce.
A fondamento dell’opposizione eccepiva:
· l’incompetenza territoriale del Tribunale di Monza Sezione Distaccata di Desio per essere competente il Tribunale di Campobasso;
· l’avvenuto pagamento della somma di € 30.000,00, non computata dalla convenuta.
Tutto ciò premesso, chiedeva la revoca del decreto opposto
Si costituiva la parte convenuta opposta che riconosceva l’avvenuto pagamento parziale, ma obiettava che lo stesso era avvenuto dopo l’emissione del decreto.
Concludeva chiedendo la conferma del decreto limitatamente alla somma di € 40.661,47.
Senza svolgere attività istruttoria il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all’odierna udienza, ove, il Giudice decide ora dando lettura della presente sentenza con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c., la quale costituisce parte integrante del verbale d’udienza.
Motivi:
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’eccezione di incompetenza territoriale è infondata.
Premesso che la competenza deve essere determinata esclusivamente sulla base delle allegazioni contenute nella domanda salvi i casi in cui tali allegazioni presentino caratteri di artificiosità volti a sottrarre la causa al giudice precostituito per legge (cfr. da ultimo Cassazione civile sez. III, 23 giugno 1999, n. 6404; Cassazione civile sez. lav., 6 aprile 1998, n. 3546; Cassazione civile sez. lav., 5 dicembre 1997, n. 12376; Cassazione civile sez. lav., 26 maggio 1997, n. 4662), e che in caso di opposizione a decreto ingiuntivo per “domanda” deve intendersi l’atto con cui è stata avanzata la pretesa creditoria (cioè il ricorso per decreto ingiuntivo), si osserva che per costante giurisprudenza di legittimità nelle cause relative a diritti di obbligazione grava sulla parte che contesti la competenza territoriale del Giudice adito in sede monitoria operare tale contestazione con riferimento a ciascuno dei concorrenti criteri di collegamento previsti dagli art. 18, 19 e 20 c.p.c. perché, in mancanza, la competenza resta radicata presso il giudice adito in base al criterio di collegamento non contestato (cfr. Cassazione civile sez. III, 1 marzo 2000, n. 2301; Cassazione civile sez. III, 17 dicembre 1999, n. 14236; Cassazione civile sez. II, 24 dicembre 1994, n. 11152; Cassazione civile sez. III, 3 dicembre 1994, n. 10422). Poiché tale contestazione non è stata effettuata con riferimento al criterio di cui agli artt. 1182 c.c. e 20 c.p.c. (peraltro sussistente, visto che si verte su credito esigibile e liquido da adempiersi al domicilio della E. S.p.A., in Nova Milanese), la competenza a conoscere la presente controversia deve ritenersi oramai radicata innanzi a questo Tribunale.
Costituisce circostanza incontestata che la EC. s.a.s. di C.F., C.N. & C. abbia effettuato ulteriori pagamenti per € 30.000,00 (attestati dal doc. 1). In merito ai pagamenti parziali anche successivi all’emissione del decreto opposto la Suprema Corte ha statuito che:
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che nel sistema delineato dal codice di procedura civile si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza - e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto - dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, una eccezione di pagamento formulata dall'opponente (che è gravato dal relativo onere probatorio), con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, deve comunque revocare in toto il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo.
(cfr. Cassazione civile sez. un., 7 luglio 1993, n. 7448; Cassazione civile sez. III, 2 settembre 1998, n. 8717; Cassazione civile sez. lav., 8 settembre 1995, n. 9490; Cassazione civile sez. II, 16 novembre 1992 n. 12278; Cassazione civile, sez. II, 8 aprile 1989 n. 1690; Cassazione civile, sez. II, 8 aprile 1989 n. 1691; Cassazione civile, sez. II, 8 aprile 1989 n. 1692; Cassazione civile, sez. II, 8 aprile 1989 n. 1693; Cassazione civile, sez. II, 8 aprile 1989 n. 1694; Cassazione civile, sez. II, 8 aprile 1989 n. 1695; Cassazione civile, sez. II, 8 aprile 1989 n. 1696; Cassazione civile, sez. II, 8 aprile 1989 n. 1697; Cassazione civile, sez. II, 8 aprile 1989 n. 1698; Cassazione civile, sez. II, 8 aprile 1989 n. 1699; Cassazione civile, sez. II, 8 aprile 1989 n. 1700; Cassazione civile, sez. II, 8 aprile 1989 n. 1701; Cassazione civile, sez. II, 8 aprile 1989 n. 1702; Cassazione civile, sez. II, 8 aprile 1989 n. 1703; Cassazione civile, sez. II, 8 aprile 1989 n. 1704; Cassazione civile, sez. lav., 11 novembre 1983 n. 6698).
Ne deriva che il decreto oggetto di opposizione deve essere revocato e che parte opponente deve essere condannata al pagamento della somma di cui risulta essere debitrice alla data della pronuncia. Detta somma ammonta – sulla base dello stesso “scalare” prodotto dall’opponente – ad € 40.661,47. Su di essa debbono essere calcolati gli interessi ex art. 5 d. lg. 231/2002, in quanto tutte le fatture azionate dall’opposta sono relative ad un periodo successivo all’entrata in vigore del decreto medesimo, né parte opponente (che ha sollevato l’eccezione solo all’udienza di oggi) ha mai allegato l’esistenza di un contratto unico anteriore.
Quanto alle spese, premesso che esse debbono essere liquidate in modo unitario per fase monitoria e di opposizione (Cassazione civile sez. lav., 18 ottobre 2002, n. 14818; Cassazione civile sez. II, 26 ottobre 2000, n. 14126), si osserva che i pagamenti dedotti sono – ad eccezione di uno – tutti posteriori addirittura alla emissione del decreto. Ciò comporta l’applicazione all’opponente del principio della soccombenza, come più volte affermato dalla Suprema Corte (Cassazione civile, sez. II, 8 aprile 1989 n. 1690; Cassazione civile, sez. II, 8 aprile 1989 n. 1691; Cassazione civile, sez. II, 8 aprile 1989 n. 1692; Cassazione civile, sez. II, 8 aprile 1989 n. 1693; Cassazione civile, sez. II, 8 aprile 1989 n. 1694; Cassazione civile, sez. II, 8 aprile 1989 n. 1695).
Pqm:
P.Q.M.
il Tribunale di Monza, sezione di Desio, definitivamente pronunciando, ogni contraria domanda ed eccezione rigettata, così provvede:
1) dato atto dell’avvenuto pagamento parziale successivo al deposito ed emissione, revoca il decreto ingiuntivo n. 1557/2003 emesso in data 16 ottobre 2003 dal Tribunale di Monza, sezione distaccata di Desio, nei confronti della EC. s.a.s. di C.F., C.N. & C. e in favore della E. S.p.A.;
2) condanna la EC. s.a.s. di C.F., C.N. & C. a corrispondere alla E. S.p.A. la somma di € 40.661,47, oltre interessi ex art. 5 d. lg. 231/2002 dalle scadenze indicate nelle singole fatture al saldo effettivo;
3) condanna la EC. s.a.s. di C.F., C.N. & C. al pagamento in favore della E. S.p.A. delle spese processuali che liquida in € 17,30 per spese ed anticipazioni, € 590,00 per diritti e € 2.230,00 per onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Desio, 10 novembre 2004 Il Giudice
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